IL DIRITTO CAMERALE 2018
Pagamento del diritto al 2 luglio o 20 agosto con lo 0,4% di maggiorazione
Sono da poco arrivate via pec le comunicazioni, da parte delle Camere di Commercio, per il pagamento del diritto Camerale del 2018, da effettuare con modalità e termini differenziati, nella misura individuata con un apposito Decreto del Ministero dello Sviluppo economico (MISE)
Il diritto camerale è un diritto dovuto annualmente alla Camera di Commercio da parte di tutte le imprese iscritte o annotate al Registro Imprese e anche dai soggetti iscritti solo al REA (Repertorio economico amministrativo). Analogamente allo scorso anno, il diritto corrisponde alla misura fissata per il 2014, ridotta del 50% e poi aumentato del 20% (per gli anni 2017-2018-2019) dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 maggio 2017 (G.U. n. 149 del 29/06/2017).
Soggetti obbligati
Sono obbligate al pagamento del diritto annuale:
· imprese individuali iscritte o annotate nella sezione ordinaria e speciale;
· società semplici agricole;
· società semplici non agricole;
· società di persone (Snc, Sas);
· società di capitali (Srl, anche unipersonali, Spa e Sapa);
· società cooperative e consorzi;
· enti economici pubblici e privati;
· aziende speciali e consorzi previsti dalla L. n. 267/00;
· Geie - Gruppo europeo di interesse economico;
· società consortili a responsabilità limitata per azioni;
· società tra avvocati, previste dal D.Lgs. n. 96/01;
· società tra professionisti (Stp);
· imprese estere con unità locali in Italia.
Soggetti esonerati
Sono escluse dal pagamento del diritto annuale:
û le imprese nei confronti delle quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa nell’anno 2017 (salvo l’esercizio provvisorio dell’attività);
û le imprese individuali che abbiano cessato l’attività nell’anno 2017 e abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30 gennaio 2018;
û le società ed altri enti collettivi che abbiano approvato il bilancio finale di liquidazione nell’anno 2017 e abbiano presentato la domanda di cancellazione al Registro delle Imprese entro il 30 gennaio 2018;
û le cooperative nei confronti delle quali l’Autorità Governativa abbia adottato un provvedimento di scioglimento (come prevede l’art. 2545-septiesdecies cod.civ.) nell’anno 2017;
û le start-up innovative / incubatori certificati ex art. 25, DL n. 179/2012 (dall’iscrizione nella Sezione speciale del Registro delle Imprese e non oltre il quarto anno).
Imprese iscritte nella sezione speciale
Il diritto annuale è dovuto in misura fissa per:
· gli imprenditori agricoli ex art. 2135 c.c.;
· i piccoli imprenditori ex art. 2083 c.c. (si tratta di coloro che esercitano un’attività per la quale il lavoro prestato è preponderante rispetto al capitale investito);
· le società semplici ex art. 2251 c.c.;
· le persone fisiche, le società e i consorzi iscritti negli albi delle Imprese Artigiane;
· le ditte individuali, anche se iscritte nella sezione ordinaria, versano il diritto annuale in misura fissa.
Tipologia di imprese iscritte nella sezione speciale |
Importo |
|
Piccoli imprenditori, imprese agricole e imprese artigiane |
€ 53 |
(€ 44 nel ’17) |
Società semplici agricole |
€ 60 |
(€ 50 nel ’17) |
Società semplici non agricole |
€ 120 |
(€ 100 nel ’17) |
Società iscritte nella sezione speciale (es. tra professionisti) |
€ 120 |
(€ 100 nel ’17) |
Soggetti iscritti solo al REA (associazioni, fondazioni, comitati) |
€ 18 |
(€ 15 nel ’17) |
Imprese iscritte nella sezione ordinaria
Le imprese iscritte nella sezione ordinaria:
· alcune imprese individuali (che versano il diritto nella misura fissa pari ad € 120,00);
· tutte le società (escluse quelle semplici);
· i consorzi ed enti economici pubblici e privati;
· Geie – gruppi europei di interesse economico;
corrispondono il diritto annuale in misura proporzionale al loro fatturato dell’esercizio precedente (anno 2017), calcolato ai fini Irap per scaglioni, secondo la seguente tabella:
da euro |
a euro |
Misura fissa e aliquote |
|
0,00 |
100.000,00 |
fisso € 200 |
(€ 100 nel ‘17) |
oltre 100.000,00 |
250.000,00 |
0,015 % |
|
oltre 250.000,00 |
500.000,00 |
0,013 % |
|
oltre 500.000,00 |
1.000.000,00 |
0,010 % |
|
oltre 1.000.000,00 |
10.000.000,00 |
0,009 % |
|
oltre 10.000.000,00 |
35.000.000,00 |
0,005 % |
|
oltre 35.000.000,00 |
50.000.000,00 |
0,003 % |
|
oltre 50.000.000,00 |
|
0,0001 % (fino a max di 40.000 euro) |
Unità locali
Il diritto annuale va corrisposto anche per ciascuna unità locale / sede secondaria del soggetto iscritto al Registro delle Imprese in misura pari:
• al 20% di quanto dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di € 120,00 per ogni unità;
• a € 66,00 per le unità locali / sedi secondarie di imprese aventi sede all’estero.
Per le unità locali di soggetti iscritti esclusivamente al REA non è dovuto alcun importo a titolo di diritto CCIAA.
Termini di versamento
Il termine per il pagamento del diritto coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi al 2 luglio 2018; tuttavia è possibile versare entro 30 giorni dalla scadenza, applicando agli importi dovuti la maggiorazione dello 0,40%, entro il 20 agosto 2018 (usufruendo della proroga estiva di ferragosto).
Le imprese che si sono iscritte / annotate o si iscriveranno / annoteranno nel 2018 sono tenute al versamento del diritto annuale con una delle seguenti modalità:
• contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione / annotazione, richiedendo l’addebito automatico se la pratica è presentata mediante “ComUnica” o direttamente alla CCIAA;
• entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione / annotazione, utilizzando il mod. F24.
Conseguenze del mancato versamento
Il pagamento del diritto annuale è condizione, dal 1° gennaio dell’anno successivo (articolo 24, comma 35, L. 449/1997), per il rilascio delle certificazioni da parte del Registro Imprese. Il sistema informatico nazionale delle Camere di Commercio, quindi, non permette l’emissione di certificati relativi ad imprese non in regola con il pagamento.
18/06/2018